STATUTO

Associazione "Vita Semplice" No Profit

ART. 1- DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, tra genitori, familiari, tutori di persone con disabilità psi­comotorie e chiun­que espri­ma la volontà di parte­cipare e condivide­re lo sco­po sociale, l'Asso­ciazione denomina­ta "Vita Semplice", or­ga­niz­za­zione non lu­crativa di utilità sociale, i cui soci accettano inte­gral­mente il presente statu­to.

L'Associazione ha sede a Partinico in Contrada Giudeo.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo e senza modifica al pre­sente statuto, potrà esse­re trasferita la sede legale, potranno essere istituiti e soppressi uffici di rappresentanza, sedi periferiche, delega­zioni ed uffici secondari, il tutto nell'ottica di favorire al massimo l'ag­gregazione delle persone a cui l'Associazione intende rivolgersi e delle loro famiglie che presentino gravi difficoltà oggettive negli spo­stamenti e nel disporre di tempo materia­le per promuovere i propri di­ritti.

ART. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'Associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, per­segue esclusivamen­te finalità di solidarietà sociale mediante lo svol­gimento di attività nei settori dell'assistenza so­ciale e socio-sani­taria in favore delle persone diversamente abili. L'Associazione è acon­fessionale ed apartitica.

L'Associazione ha come obiettivo primario il miglioramento della qua­lità della vita delle per­sone con disabilità psicomotoria e delle lo­ro fa­miglie per una completa realizzazione della persona umana.

In particolare l'Associazione cura contatti con organi istituzionali (Co­muni, Province, Re­gioni, Stato, Unione Europea) al fine di realiz­zare una struttura che costituisca un'oasi di tranquillità psicofisica - vera e propria comunità terapeutica - caratterizzata da un'unica struttura sta­bile e funzionale a curare sotto ogni profilo le necessità dei disabili assistiti, an­che - con riguardo al momento in cui verranno a mancare i familiari degli stessi. L'Asso­cia­zione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative ritenute idonee a migliorare le for­me di assistenza e trat­tamento delle persone con disabilità psicomotoria, ad incrementa­re le co­noscenze sulla disabilità e a diffondere nella col­lettività e nelle isti­tuzioni una maggio­re con­sapevolezza e un mag­gior rispetto delle specifiche esigenze delle persone diversa­mente abili.

Scopo fondamentale dell'Associazione è creare una Casa famiglia come struttura tera­peutica stabile nella quale inserire i disabili con deficit psicomotorio per garantire cure ed assistenza adeguata an­che nel caso in cui venissero a mancare i loro familiari. La struttu­ra al fine di rispondere alle necessità dei disabili si configura come un luogo adeguato ad orientare sia a livello scolastico-formativo, sia a livello professionale (tirocinilavoro, corsi professionali, avviamento al lavo­ro).

Inoltre, si dà particolare importanza al percorso di costruzione del­l'autonomia individuale sia sotto il profilo emotivo-comportamentale, sia da un punto di vista di inserimento nel tessuto socio-economico. Pertanto, la casa famiglia non si configura come un luogo di conteni­mento o di mera custodia dei disabili, ma un luogo significativo e af­fettivamente connettivo dove gli ospiti possono sperimentare il pro­prio sé individuale e relazionare le proprie capa­cità in funzione della costruzione di un progetto di vita.

Nella struttura all'uopo realizzata potranno essere create tra l'altro:

- una struttura principale formata da stanze, alloggi e saloni ricreativi per ospitare persone disabili con o senza famiglia;

- uno spazio esterno su cui realizzare un campo per attività terapeu­tiche (ad sempio ippo­te­rapia);

- uno spazio riservato a cure e terapie alternative (ad es. Pet Thera­py), anche sperimenta­li, contro la depressione;

- uno spazio destinato ad attività di giardinaggio, silvicoltura, orticul­tura e a tutte le attività agricole che possano dare luogo alla coltiva­zione di prodotti agricoli da destinare in seno al­l'associazione;

- uno spazio destinato alla realizzazione di tutte le altre attività che possono essere con­nesse e strumentali alla conduzione di un fondo agricolo;

- uno spazio dedicato agli incontri tra familiari, amici dei disabili, so­ci dell'associazione, per partecipare in forma aggregata alle attività so­ciali (ad es. visione di films, letture socia­li, at­ti­vità ludiche, teatrali ecc...).

Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione si propone di:

- creare un collegamento tra le famiglie;

-  svolgere ed organizzare attività anche di volontariato ai sensi del­la Legge n. 266/91;

- promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori del­l'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e profes­sionale e negli interventi mirati all'integrazio­ne;

- promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pub­blica, genitori e opera­tori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni;

- stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole; enti lo­cali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura ecc...) e privati (Istituti Ban­cari, Fondazioni ecc...) nonché associazioni e/o strutture di ser­vizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere attività educative, so­ciosanitarie, riabili­tative, sportive, avviamento al lavoro, allo sco­po di ricercare i necessari sostegni per lo svol­gimento ed il raggiun­gi­mento delle finalità sociali;

- creare, promuovere e gestire almeno una comunità progettata co­me luogo di vita protet­to in cui sia possibile sviluppare, con il coin­volgi­mento delle famiglie, inserimenti lavorativi as­sistiti e interventi riabili­tativi e psico-educativi permanenti, anche (e soprattutto) per il mo­mento in cui venissero a mancare i familiari degli assistiti;

- attuare e gestire servizi di assistenza ed ospitalità temporanei per persone disabili;

- stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizza­zioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone diversamente abili;

- espandere la coscienza sociale sui problemi e le necessità delle persone con disabilità psicomotoria e delle loro famiglie, anche at­traverso strumenti pubblicitari di massa, produ­zioni editoriali, parte­cipazione ed organizzazione di eventi di rilievo locale, nazionale ed in­ternazionale, utilizzo di tecnologie informatiche e multimediali;

- contribuire al miglioramento della qualità di vita delle persone con disabilità psicomotoria anche con la reaíizzazione, la supervisione, o la compartecipazione a progetti specifici che possano contribuire a tale finalità;

- realizzare forme concrete di inserimento sociale per le persone con disabilità psicomoto­ria mediante prestazione di servizi assistenziali e sanitari, di inserimento lavorativo ed abi­tati­vo, di professionalizzazio­ne, di specializzazione e similari;

- promuovere e gestire ricerche territoriali, e ogni azione tendente al superamento delle for­me di emarginazione;

- promuovere, creare e gestire servizi culturali, di assistenza, di for­mazione professionale, sportivi, ludici, di inserimento e di avviamen­to al lavoro, anche gestendo direttamente o in­direttamente attività lavo­rative senza scopo di lucro, tendenti al conseguimento degli ob­biettivi scopi di cui al presente articolo;

- compiere operazioni finanziarie, immobiliari, e mobiliari, aventi per­tinenza con le finalità dell'Associazione.

In questi propositi l'Associazione "Vita Semplice" No Profit opera co­me organismo autono­mo e si avvale di eventuali affiliazioni con altre associazioni nazionali ed internazionali che ne condividono i principi.

L'Associazione ha durata illimitata e, comunque, fino a quando i soci intenderanno farvi par­te.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi, l'Associazione promuove la collaborazione con As­sociazioni di volontariato locali, Enti pubblici, Aziende sanitarie, Università, imprese priva­te, e qualunque altra fi­gura che ne supporti e ne condivida le finalità. L'Associazione "Vita Semplice" No Profit stabilisce rapporti di collaborazione continuativa e attiva con altre as­sociazioni locali, nazionali ed internazionali che si occupano di disabilità psicomotoria.

Per il raggiungimento degli scopi, l'Associazione potrà stipulare con­venzioni ed altri generi di contratti con enti pubblici per il tramite del Presidente pro-tempore e previa deli­berazio­ne del Con­si­glio Di­ret­ti­vo.

ART. 3 - SOCI

Sono membri dell'Associazione "Vita Semplice" No Profit i soci fon­datori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione nel­la piena applicazione dello Statuto: i soci ordinari sono persone maggiorenni genitori, tuto­ri, familiari fino al secondo grado in linea retta ed al quarto grado in li­nea col­la­te­rale, di perso­ne con disa­bilità psicomotoria.

Sono inoltre ammessi, come soci sostenitori in As­sem­blea dei So­ci, tutti coloro che aderi­scono all'Associazione pur non rien­trando nei so­ci ordinari.

Tutti i soci aderiscono all'Associazione liberamente, spontaneamen­te e senza fini di lucro o ritorno personale.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite, è previsto un rim­borso per le spese so­stenute durante l'attività prestata per l'attuazio­ne di iniziative e compiti di interesse dell'As­sociazione promossi dal Consiglio Direttivo, subordinatamente alla disponibilità finanziaria per la copertura della spesa. í soci agiscono per le finalità dell'Asso­cia­zione con corret­tezza morale, onestà, spirito di solidarietà, sia al­l'in­terno che all'esterno dell'Associazione.

I soci per essere ammessi all'Associazione, devono rivolgere do­manda al Consiglio Diretti­vo dichiarando di accettare, senza riserva, lo statuto dell'Associazione. L'ammissione sarà insindacabilmente de­liberata dal Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare l'intera quota annuale associativa, anche se ammesso infra-anno. Il versamento della quo­ta associativa dovrà essere effettuato an­nualmente entro il mese di feb­braio. Le quote associative non sono trasmissibili.

I soci rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa a carico della As­sociazione, inten­dendo devolvere qualsiasi loro eventuale diritto sul fondo comune e sul patrimonio, a van­taggio dell'Associazione stessa.

I soci sono tenuti a comunicare un indirizzo di posta elettronica pres­so il quale ricevere le comunicazioni sociali; in mancanza, tutte le co­municazioni potranno essere eseguite tra­mite affissione sulla ba­checa presso la sede legale dell'Associazione.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per de­cadenza, per decesso e per esclusione. Il recesso va eseguito dal so­cio con preavviso scritto di almeno tre mesi in­dirizzato al Consi­glio Direttivo. La decadenza si può verificare per morosità nel paga­men­to della quota associativa (da almeno sei mesi) con decisione inap­pel­la­bile del Consi­glio Di­retti­vo.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare l'esclusione del socio che:

- non osservi lo Statuto, le finalità dell'Associazione, i regolamenti in­terni e le deliberazio­ni prese a norma di statuto;

- non adempia agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Asso­cia­zione;

- tenga un comportamento eticamente contrastante con le finalità del­l'Associazione;

- instauri qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di interesse privato tra lo stesso e la As­so­ciazione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto, solo do­po avere ricevuto le giu­stificazioni dell'interessato (è ammessa la deci­sione del Consiglio Direttivo, con possibi­lità di appello all'As­sem­blea).

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di appartenere all'Associazio­ne, come pure gli eredi dello stesso, non conservano alcun diritto sul patrimonio della Asso­ciazione né sulle quote associative versate.

ART. 4 - ORGANI

L'Associazione ha i seguenti organi: l'Assemblea dei soci, il Consi­glio Direttivo, il Presi­dente e il Collegio dei revisori.

ART. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci (ordinaria e straordinaria) è composta da tutti ì soci ordinari e fonda­tori in regola con il versamento delle quote an­nuali di adesione. Alla stessa partecipano pu­re i soci sostenitori. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla Leg­ge ed al pre­sente sta­tuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non in­ter­ve­nuti o dis­sen­zienti.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno.

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, e il Collegio dei reviso­ri;

- delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

- approvare i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;

- deliberare sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del­l'Associazione stessa;

- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- modifiche dello statuto;

- delibera di scioglimento dell'Associazione nonché di incorporazio­ne o di fusione con altre strutture analoghe;

- devoluzione del patrimonio dell'Associazione.

Tutte le assemblee sono presiedute dal Presidente e da lui convo­cate in via ordinaria una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusu­ra dell'esercizio sociale e, in via straordi­naria, ogni qual volta lo riten­ga necessario a mezzo posta trenta giorni prima della data pre­vista. L'avviso di convocazione, inviato via posta ordinaria o elet­tronica, de­ve indicare il giorno, l'ora il luogo della adunanza e l'ordi­ne del gior­no, e riguarderà anche i soci sosteni­tori in regola con il versamento delle quote annuali di adesione. Le assemblee possono al­tresì essere convocate ad iniziativa di un terzo dei soci ordinari op­pure su iniziati­va di due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo. Le discussioni e le deliberazioni della Assem­blea sono riassunte in ver­bale, redatto dal Segretario, e sottoscritto dal Presidente. I ver­bali so­no tenuti, a cu­ra del Presidente, nella sede dell'Associazione e ciascun socio ha di­ritto di con­sultazione e di trarne copie.

Ogni socio ordinario ha diritto ad un voto e in sede di assemblea può essere portatore di massimo tre deleghe, se in regola con il ver­sa­mento delle quote annuali di adesione ed iscritto da almeno due me­si.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei soci ordinari e fondatori presenti. Le deliberazioni dell'assemblea straordina­ria richiedono invece la mag­gioranza dei due terzi dei soci ordinari e fondatori presenti.

 ART. 6 - PRESIDENTE

Il Presidente presiede e convoca l'assemblea dei soci, rappresenta legalmente l'Associa­zione nei confronti di terzi in giudizio, predispo­ne i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente presiede e convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta egli lo ritenga oppor­tuno e per gli adempimenti previsti dallo Statuto. Il Consiglio Direttivo è convocato anche quando da parte di almeno tre componenti ne venga fatta richiesta. Il Presidente notifica, con sem­plice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede. Il Pre­sidente è sostituito in caso di assenza o impedi­mento da un componente del Consiglio Di­rettivo da lui delegato.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo é costituito, a scelta dell'assemblea, da un mini­mo di tre ad un massi­mo di sette membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Segretario. Il Segreta­rio svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assem­blea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presi­dente e il Consiglio Di­rettivo nell'esplicazione delle attività eseguite che si rendano ne­ces­sarie opportune per il funzionamento dell'amministrazione del­l'Asso­ciazione. Il Se­gre­tario cura la tenuta del libro verbali delle as­sem­blee, del Consiglio Direttivo, nonché del li­bro de­gli aderenti al­l'Asso­cia­zione; inoltre cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tie­ne contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, pre­di­spone dal punto di vista contabile, il bilancio con­sun­tivo e quello preventivo, accompa­gnandoli da idonea relazio­ne conta­bile.

Il Consiglio Direttivo ha compiti di promozione, controllo ed indirizzo dell'Associazione.

Ogni sua deliberazione è presa a maggioranza dei presenti. II Con­si­glio Di­rettivo su pro­po­sta di almeno due terzi dei componenti con­vo­ca l'as­semblea straordinaria. Il Consiglio Di­rettivo valuta l'am­mis­sio­ne di nuovi soci. Il Consiglio Direttivo tiene ed ag­giorna l'elen­co dei soci anche  in relazione alla loro regolare adesione. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Pre­sidente, può nominare i componenti di un Comi­tato Scientifico e ne stabilisce il nu­mero, le funzioni e gli obiettivi.

ll Consiglio Direttivo propone alla assemblea l'ammontare delle quo­te sociali per approvar­le. Un membro del Consiglio Direttivo che sia as­sente ingiustificato da almeno tre (3) con­vocazioni consecutive deca­de dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti.

ART. 8 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i li­bri verbali delle adu­nanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli ade­renti all'Associazione.

ART. 9 - CARICHE SOCIALI E DURATA

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno durata di quattro anni e sono rinnovabili.

ART. 10 - BILANCIO E RISORSE ECONOMICHE

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il 30 Aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio prece­dente, e del bilancio preventivo del successivo esercizio, entrambi da sottoporre contestualmente all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che prece­dono l'assemblea convocata per la loro ap­pro­va­zio­ne, a disposizione di tutti coloro che ab­biano motivato in­te­res­se alla loro lettura.

L'Associazione deve tenere i registri contabili obbligatori ed il libro degli inventari. Tutti i movimenti contabili devono essere supportati da documenti giustificativi. I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali, portano la firma del Presidente o di

un suo delegato.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione co­munque denominati, nonché fondi, riserve o ca­pitale, durante la vita dell'Associazione stes­sa, a meno che la de­sti­nazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano ef­fettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità socia­le. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di ge­stio­ne per la realizzazione delle attività istitu­zionali e di quelle ad es­se di­rettamente connesse.

ART. 11- QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Consiglio Diretti­vo. Essa è annuale, non è frazionabile né restituibile in caso di re­cesso o di perdita della qualità di socio. All'at­to del­la costituzione dell'associa­zione, la quota di versamento annua per i soci ordinari e fondato­ri viene stabilita nella misura di euro 50,00 (cinquanta virgola zero) e per i soci so­ste­ni­to­ri di eu­ro 20,00 (venti virgola zero). An­nual­mente può essere stabilita diversa quo­ta di ver­sa­mento.

I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non posso­no partecipare alle riu­nioni dell'assemblea, né prendere parte alle attività dell'organizzazione, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 12 - PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è composto da beni mobili ed immo­bili provenienti a qual­siasi titolo da acquisti, donazioni, oblazioni, la­sciti o eredità, contributi erogati dagli Enti Pubblici o privati o perso­ne fisi­che, o giuridiche, dagli avanzi netti di gestione, rimborsi per le do­nazioni di servizi nonché delle quote associative, e da ogni altra en­trata destinata ad incrementarlo.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versa­menti effettuati dai soci ordinari e fondatori nella misura stabilita an­nualmente dal Consiglio direttivo, all'atto della sottoscrizione del pre­sente statuto.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle se­guenti entrate:

- quote associative e contributi straordinari dei soci;

- contributi dei privati;

- contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;

- contributi dì organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse e accessorie per natura a quelle statutarie, nei limiti di leg­ge;

- beni mobili ed immobili e rendite pervenute alla Associazione a qua­lunque titolo.

I fondi sono depositati presso uno o più Istituti di credito o postali ita­liani.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versa­mento minimo come so­pra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso può pertanto farsi luo­go alla restituzione di quanto versato al fondo di dotazione. L'adesione all'Associazione non comporta obbligo di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento origi­nario.

ART. 13 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'As­semblea congressuale straordinaria con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. L'avviso dell'Assem­blea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con al­me­no sessanta (60) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazio­ne.

L'Assemblea deciderà, con le stesse modalità, chi dovrà svolgere le funzioni di liquidatore. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni no profit.

ART. 14 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto dì compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole com­positore che giudicherà secondo equità e senza formalità di pro­ce­dura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di co­mune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Giudice di Pace di Partinico.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fà riferimento alle vi­genti disposizioni legi­slative in materia.

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 13-02-07